Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: Formazione Sicurezza sul Lavoro
Durante la seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR), è stato ufficialmente approvato l’Accordo previsto dall’art. 37, comma 2, del D. Lgs. 81/2008. Questo documento stabilisce i criteri minimi — in termini di durata e contenuti — per i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, l’Accordo è entrato in vigore lo stesso giorno. Il testo definitivo conferma quanto anticipato nella “bozza finale” diffusa dal Ministero del Lavoro nel maggio 2024, inclusi alcuni passaggi che avevano sollevato dubbi e segnalazioni di refusi.
Un Testo Unico per la Formazione
Questo nuovo Accordo rappresenta una svolta normativa: unifica e sostituisce i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016, configurandosi come un vero e proprio “accordo quadro” per la formazione in ambito sicurezza sul lavoro.
Il documento definisce in modo chiaro:
- Le modalità di erogazione della formazione
- Le tempistiche minime richieste
- I requisiti essenziali per ciascuna figura professionale coinvolta
Destinatari della Formazione
Il nuovo impianto normativo riguarda:
- Lavoratori
- Preposti
- Dirigenti
- Datori di lavoro (con obbligo di formazione specifica)
- DL SPP (Datore di Lavoro con compiti di prevenzione e protezione)
- RSPP e ASPP
- Coordinatori per la sicurezza
- Operatori addetti all’uso di attrezzature (inclusi i carroponti)
- Addetti alle attività in spazi confinati — finalmente regolamentati dopo oltre 13 anni di attesa
Accordo Stato-Regioni 2025: Nuove Regole per la Formazione sulla Sicurezza
Il 17 aprile 2025, durante la seduta ordinaria della Conferenza Stato-Regioni (Rep. atti n. 59/CSR), è stato approvato un nuovo Accordo che ridefinisce i criteri minimi — in termini di durata e contenuti — per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, previsto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed è entrato in vigore lo stesso giorno.
Questo nuovo testo sostituisce e unifica gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016, configurandosi come un vero e proprio “testo unico” per la formazione in ambito sicurezza.
Ambiti Formativi Coinvolti
L’Accordo 2025 stabilisce i percorsi formativi per diverse figure professionali:
- Lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro (art. 37 D.Lgs. 81/08)
- RSPP e ASPP (art. 32)
- Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34)
- Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (art. 98)
- Operatori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (DPR 177/2011)
- Addetti all’uso di attrezzature che richiedono abilitazione specifica (art. 73, comma 5)
Inoltre, il documento aggiorna l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e introduce l’obbligo di verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi, oltre a definire le modalità di valutazione dell’efficacia della formazione durante l’attività lavorativa.
Chi può erogare la formazione?
Il nuovo Accordo distingue i soggetti formatori in tre categorie:
- Istituzionali
- Accreditati
- Altri soggetti, tra cui:
- Fondi Interprofessionali che erogano formazione direttamente
- Organismi Paritetici (art. 51 D.Lgs. 81/08)
- Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
Per i soggetti accreditati, è richiesto l’accreditamento regionale e, in generale, almeno tre anni di esperienza documentata nel settore. Tuttavia, per i corsi rivolti a lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo accreditamento regionale, permettendo così ai nuovi enti formatori di acquisire esperienza.
In deroga, il datore di lavoro può assumere direttamente il ruolo di soggetto formatore per i propri dipendenti, preposti e dirigenti.
Requisiti delle Associazioni Sindacali
Per essere riconosciute come soggetti formatori, le associazioni sindacali devono soddisfare criteri come:
- Presenza territoriale in almeno metà delle province italiane
- Numero significativo di iscritti
- Partecipazione attiva alla contrattazione collettiva (escludendo le adesioni formali)
Le attività formative possono essere svolte direttamente o tramite strutture di loro diretta emanazione, cioè enti di proprietà esclusiva o partecipati in modo prevalente.
Considerazioni Finali
Una delle principali novità introdotte riguarda proprio la definizione dei soggetti formatori, che nel precedente Accordo del 2011 non erano soggetti a requisiti specifici. Ora, invece, si stabiliscono criteri più rigorosi, pur lasciando margine per l’acquisizione progressiva di esperienza.
Resta però un punto critico: l’obbligo di impiegare docenti qualificati ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 sembra limitato ai corsi esplicitamente previsti dall’Accordo, lasciando in dubbio l’applicazione per altri percorsi formativi affini. Il precedente Accordo del 7 luglio 2016 era più chiaro e restrittivo su questo aspetto.
Infine, è apprezzabile l’introduzione di criteri precisi per le strutture formative collegate alle associazioni sindacali, che dovranno dimostrare un legame diretto e sostanziale con l’organizzazione madre.
Nuove disposizioni sull’organizzazione dei corsi di formazione – Accordo Stato-Regioni 2025
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sono state introdotte importanti novità riguardanti la progettazione e la gestione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il progetto formativo: un documento obbligatorio
Per ogni corso, il soggetto formatore è tenuto a redigere un “progetto formativo” (o “documento progettuale”), che descrive in modo dettagliato l’intero processo didattico. Questo documento deve includere:
- Caratteristiche didattiche del corso:
- Obiettivi formativi e risultati attesi
- Struttura oraria delle unità didattiche
- Contenuti e argomenti trattati
- Modalità di erogazione:
- Strategie didattiche e metodologie utilizzate
- Materiali e strumenti didattici
- Attività di tutoraggio
- Controllo e valutazione:
- Sistemi di monitoraggio della qualità (es. questionari di gradimento)
- Modalità di verifica dell’apprendimento, sia intermedia che finale
Partecipazione e gestione dei corsi
- Il numero massimo di partecipanti per ogni corso è stato ridotto da 35 a 30.
- Per le esercitazioni pratiche, resta valido il rapporto istruttore/allievi di 1:6, come già previsto per le attrezzature di lavoro.
- È obbligatorio mantenere un registro delle presenze, in formato cartaceo o digitale.
- Ogni partecipante deve frequentare almeno il 90% delle ore previste per accedere alla verifica finale e ottenere l’attestato.
Verbale delle verifiche finali
Al termine del corso, deve essere redatto e conservato un verbale contenente:
- Dati del soggetto formatore
- Tipologia e durata del corso
- Elenco dei partecipanti ammessi alla verifica e relativi esiti
- Data e luogo della verifica
- Firma del responsabile del progetto formativo
- Risultati documentati (in caso di colloquio, anche gli argomenti trattati)
Gli attestati rilasciati avranno validità su tutto il territorio nazionale.
Commento operativo
L’introduzione del progetto formativo e del verbale finale rappresenta un passo avanti nella strutturazione e nella qualità della formazione. La soglia del 90% di frequenza, sebbene possa sembrare permissiva, tiene conto delle difficoltà pratiche legate alla partecipazione continua, soprattutto nei corsi online.
È inoltre positivo che sia stata eliminata la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione, chiarendo definitivamente che la formazione deve precedere l’inizio dell’attività lavorativa.
Modalità di erogazione previste
Il nuovo Accordo riconosce quattro modalità di svolgimento dei corsi:
- In aula
- In videoconferenza sincrona
- In e-learning
- In modalità mista
Vengono finalmente definiti i requisiti tecnici e didattici per la videoconferenza sincrona e per la formazione online, colmando un vuoto normativo che durava da tempo.
Attestati di formazione
Gli attestati rilasciati devono contenere:
- Nome del soggetto formatore
- Dati anagrafici del partecipante
- Tipologia e durata del corso con riferimento normativo
- Modalità di erogazione
- Firma del legale rappresentante (preferibilmente digitale)
- Data e luogo
Non è più necessario indicare il livello di rischio dell’azienda del partecipante.
Il fascicolo del corso
Ogni corso deve essere documentato e archiviato per almeno 10 anni. Il fascicolo deve includere:
- Dati dei partecipanti
- Registro presenze con firme
- Elenco dei docenti
- Progetto formativo e programma
- Verbale della verifica finale
Nel caso di corsi in videoconferenza, il registro sarà digitale e non sarà possibile raccogliere firme fisiche.
Organizzazione diretta da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro può organizzare direttamente corsi per i propri lavoratori, preposti e dirigenti, assumendo il ruolo di soggetto formatore. In tutti gli altri casi, i corsi devono essere gestiti da:
- Enti istituzionali
- Enti accreditati
- Altri soggetti previsti dall’Accordo (organismi paritetici, associazioni sindacali, fondi interprofessionali)
In conformità con l’art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/08, è necessario coinvolgere gli organismi paritetici presenti nel settore e nel territorio. Se non rispondono entro 15 giorni, il datore di lavoro può procedere autonomamente.
Commento
Rispetto al precedente Accordo e ai chiarimenti successivi, non si registrano modifiche sostanziali, fatta eccezione per l’introduzione di criteri specifici per l’individuazione dei soggetti formatori autorizzati a erogare corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti. È utile ricordare che nell’Accordo del 21 dicembre 2011 non veniva definito chi potesse organizzare la formazione, lasciando di fatto questa possibilità a qualsiasi soggetto.
Novità sulla formazione dei lavoratori
I contenuti e le durate dei corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori restano invariati rispetto a quanto previsto dall’Accordo del 2011. In particolare:
- La formazione generale mantiene la durata minima di 4 ore
- La formazione specifica varia in base alla classe di rischio dell’azienda:
- 4 ore per rischio basso
- 8 ore per rischio medio
- 12 ore per rischio alto
La classificazione del rischio continua ad essere determinata in base al codice ATECO 2007, come già previsto nel precedente Accordo.
Resta confermata anche la possibilità, per i lavoratori che non accedono ai reparti produttivi e svolgono esclusivamente mansioni d’ufficio, di seguire i corsi previsti per il rischio basso, indipendentemente dal settore di appartenenza.
Per quanto riguarda l’aggiornamento, non sono state introdotte modifiche: la periodicità rimane quinquennale e la durata minima è fissata a 6 ore.
Verifica dell’apprendimento
Il nuovo Accordo introduce l’obbligo di verifica finale dell’apprendimento per tutti i corsi, da effettuarsi tramite test o colloquio. I criteri previsti sono:
- Test con almeno 30 quesiti a risposta multipla
- Superamento con almeno il 70% di risposte corrette
Formazione in modalità e-learning
La formazione dei lavoratori può essere svolta anche online, con corsi multilingua per lavoratori stranieri, ma solo nei seguenti casi:
- Modulo generale
- Modulo specifico per rischio basso
- Corsi di aggiornamento
Commento
L’introduzione della verifica obbligatoria dell’apprendimento rappresenta un miglioramento rispetto al quadro normativo precedente, che non la prevedeva espressamente. L’individuazione dei soggetti formatori autorizzati è un’altra novità significativa, che pone fine alla possibilità, prevista nel 2011, di organizzare corsi senza requisiti specifici.
Riguardo alle durate e ai contenuti, il nuovo Accordo conferma quanto già stabilito nel 2011, mantenendo la suddivisione per classi di rischio basata sul codice ATECO 2007. Tuttavia, si rileva che ISTAT ha nel frattempo introdotto la classificazione ATECO 2025, e sarebbe stato auspicabile un aggiornamento del riferimento normativo in tal senso.
Formazione dei Preposti: cosa cambia
Come già previsto dall’Accordo del 2011, il corso per preposti è subordinato alla partecipazione alla formazione generale e specifica prevista per i lavoratori. Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 conferma questa impostazione, introducendo però alcune modifiche sostanziali.
Il percorso formativo per preposti si articola in quattro moduli tematici:
- Aspetti giuridico-normativi
- Gestione e organizzazione della sicurezza
- Valutazione dei rischi e controllo operativo
- Comunicazione e informazione
La durata minima del corso è stata estesa da 8 a 12 ore. Non è consentita l’erogazione in modalità e-learning, né per la formazione iniziale né per l’aggiornamento.
Il corso risponde anche agli obblighi formativi previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008 per le imprese affidatarie.
La verifica finale dell’apprendimento è obbligatoria e può avvenire tramite test (minimo 30 domande con tre opzioni di risposta) o colloquio. Il superamento è subordinato al raggiungimento del 70% di risposte corrette.
L’aggiornamento deve essere effettuato ogni due anni, come stabilito dalla Legge 215/2021, con una durata minima di 6 ore. Anche in questo caso, è prevista una verifica finale, con test di almeno 10 domande e soglia di superamento al 70%.
I preposti che hanno completato il corso base o l’ultimo aggiornamento da oltre due anni devono effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo.
Considerazioni
L’ampliamento del monte ore per la formazione dei preposti è coerente con la complessità del ruolo e con la varietà degli argomenti da trattare. La riduzione dell’intervallo tra gli aggiornamenti da cinque a due anni rappresenta un ulteriore passo verso una formazione più continua e mirata. È apprezzabile anche il riferimento esplicito agli obblighi previsti dall’art. 97, sebbene per i preposti non sia previsto un modulo aggiuntivo come invece accade per dirigenti e datori di lavoro.
Formazione dei Dirigenti: le novità
Il nuovo Accordo riduce la durata del corso base per dirigenti da 16 a 12 ore. Tuttavia, per i dirigenti delle imprese affidatarie operanti in cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo integrativo di 6 ore, in linea con quanto richiesto dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.
La formazione, sia iniziale che di aggiornamento (6 ore ogni 5 anni), può essere svolta anche in modalità e-learning.
Considerazioni
La riduzione delle ore di formazione per i dirigenti solleva alcune perplessità, considerando il ruolo strategico che questa figura riveste nella gestione della sicurezza aziendale. La possibilità di seguire il corso online è positiva, ma resta il dubbio che 12 ore non siano sufficienti per affrontare in modo approfondito tutti i temi previsti.
Formazione del Datore di Lavoro
Il nuovo Accordo introduce un percorso formativo obbligatorio per i datori di lavoro, articolato in due moduli:
- Giuridico-normativo
- Organizzazione e gestione della sicurezza
La durata complessiva è di 16 ore. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili è previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore, identico a quello previsto per i dirigenti.
La formazione deve essere completata entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. L’aggiornamento è quinquennale, con durata minima di 6 ore. È consentita l’erogazione in modalità e-learning.
Considerazioni
L’introduzione di una formazione obbligatoria per i datori di lavoro è un passo importante. Tuttavia, non è chiaro perché il percorso formativo differisca da quello previsto per i dirigenti, nonostante le responsabilità siano in parte sovrapponibili.
Formazione del Datore di Lavoro con compiti di prevenzione e protezione (DL SPP)
Il datore di lavoro che intende assumere direttamente il ruolo di DL SPP deve seguire:
- Un modulo comune di 8 ore, valido per tutti i settori, che include un’esercitazione sulla redazione del DVR riferito al codice ATECO aziendale
- Moduli integrativi specifici per settore:
- Agricoltura, silvicoltura, zootecnia: 16 ore
- Pesca: 12 ore
- Costruzioni: 16 ore
- Chimico e petrolchimico: 16 ore
La formazione base non può essere erogata in modalità e-learning. L’aggiornamento, invece, è previsto ogni 5 anni per una durata minima di 8 ore, anche online.
Considerazioni
L’uniformità del modulo comune, indipendentemente dal settore, potrebbe non garantire una trattazione adeguata dei rischi specifici. Inoltre, l’organizzazione di esercitazioni pratiche su DVR settoriali risulta complessa nei corsi interaziendali. Si segnala anche una possibile incongruenza nell’Allegato III, dove sembra previsto un esonero totale dal corso per datore di lavoro per chi ha già completato la formazione DL SPP secondo il vecchio Accordo del 2011, in contrasto con quanto indicato nel corpo del nuovo Accordo.
Formazione per RSPP e ASPP: cosa prevede il nuovo Accordo
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non introduce modifiche sostanziali rispetto a quanto già previsto dall’Accordo del 7 luglio 2016 per la formazione dei Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
La struttura dei percorsi formativi resta articolata in tre moduli:
- Modulo A e B, comuni a tutti
- Modulo C, obbligatorio per i soli RSPP
Viene però aggiornata la suddivisione dei moduli B di specializzazione, che passano da quattro a cinque. In particolare:
- Il settore “Pesca” viene separato da “Agricoltura e Silvicoltura”
- Il comparto “Estrazione di minerali da cave e miniere” viene escluso dal modulo dedicato alle costruzioni
L’obbligo di aggiornamento rimane quinquennale, con un minimo di 40 ore per RSPP e 20 ore per ASPP.
Una novità riguarda la gestione del credito formativo: il mancato aggiornamento entro i cinque anni non comporta la perdita dell’abilitazione, purché il recupero avvenga entro dieci anni. In tal caso, è possibile riprendere l’attività previa dimostrazione del completamento dell’aggiornamento.
Considerazioni
Il percorso formativo per RSPP e ASPP è tra quelli che hanno subito meno modifiche. La nuova formulazione del paragrafo sull’aggiornamento, che parla semplicemente di “cadenza quinquennale”, elimina ambiguità interpretative presenti nel testo del 2016, in particolare riguardo alla decorrenza del quinquennio.
Formazione per Coordinatori CSP/CSE
Il nuovo Accordo prende in esame anche la formazione dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, aggiornando i requisiti previsti dall’art. 98 e dall’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08.
Non vengono introdotte modifiche né alla durata né ai contenuti minimi del percorso formativo. I corsi possono essere erogati esclusivamente dai soggetti formatori previsti dall’art. 98.
Formazione per attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento
Dopo oltre un decennio, il nuovo Accordo definisce finalmente i criteri per la formazione degli addetti alle attività in spazi confinati, come previsto dal DPR 177/2011.
Il corso ha una durata minima di 12 ore, suddivise in:
- 4 ore di modulo giuridico-tecnico
- 8 ore di esercitazioni pratiche
La formazione deve essere svolta esclusivamente in presenza. La parte pratica include simulazioni su:
- Procedure di emergenza (incendio, esplosione, anossia, gas tossici, recupero infortunati)
- Utilizzo di DPI, APVR, imbracature, tripodi, rilevatori di gas, sistemi di comunicazione
L’aggiornamento è previsto ogni cinque anni, con una durata minima di 4 ore, anch’esso da svolgere in presenza.
La formazione pregressa è riconosciuta se conforme ai nuovi contenuti. In caso contrario, il corso dovrà essere frequentato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Requisiti dei docenti
Per il modulo giuridico-tecnico:
- Qualifica come formatore ai sensi del D.I. 6/3/13
- Esperienza professionale di almeno tre anni nel settore
Per il modulo pratico:
- Qualifica come formatore ai sensi del D.I. 6/3/13
- Esperienza pratica triennale nel settore
Considerazioni
L’introduzione di criteri chiari per la formazione in ambienti confinati è un passo atteso e necessario. Tuttavia, i requisiti richiesti per i docenti potrebbero risultare troppo restrittivi, escludendo professionisti qualificati che operano da anni nel settore. Una definizione più flessibile, simile a quella prevista per i corsi sulle attrezzature, avrebbe probabilmente facilitato l’individuazione di formatori competenti.
Formazione per l’abilitazione all’uso di attrezzature (art. 73, comma 5)
Il nuovo Accordo conferma quanto già previsto dall’Accordo del 22 febbraio 2012, senza modifiche sostanziali. Viene però chiarito che l’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro deve quindi garantire una formazione aggiuntiva legata ai rischi specifici e alle procedure operative aziendali.
Tra le novità, l’introduzione di corsi normati per nuove attrezzature:
- Macchina agricola raccoglifrutta (CRF): 4 ore teorico-tecniche + 4 ore pratiche
- Caricatori per movimentazione materiali (CMM): 4 ore teorico-tecniche + 4 ore pratiche
- Carriponte:
- 4 ore teorico-tecniche
- 6 ore pratiche per comando in cabina
- 6 ore pratiche per comando pensile/radiocomando
- 7 ore pratiche per comando misto
I corsi devono essere completati entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I corsi già svolti, se conformi ai nuovi contenuti, sono riconosciuti.
L’aggiornamento resta quinquennale, con una durata minima di 4 ore, focalizzata sulla parte pratica.
Considerazioni
L’ampliamento dell’elenco delle attrezzature soggette a formazione specifica è un intervento utile e coerente con le esigenze operative delle aziende. L’inserimento del carriponte tra le attrezzature normate è particolarmente significativo, vista la diffusione e la complessità di utilizzo di questo strumento.
Verifica degli apprendimenti: cosa prevede il nuovo Accordo
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce disposizioni precise in merito alla verifica finale dell’apprendimento nei corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro.
Per i corsi base rivolti a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, la prova finale consiste in un test con almeno 30 quesiti a risposta multipla (tre opzioni per ciascuna domanda). Il superamento è subordinato al raggiungimento di almeno il 70% di risposte corrette. In alternativa, è possibile ricorrere a un colloquio individuale.
Nei corsi di aggiornamento, il test è semplificato: almeno 10 domande con tre risposte alternative, e soglia di superamento sempre fissata al 70%.
Per le altre tipologie di corsi — come quelli destinati a RSPP, DL SPP, addetti agli spazi confinati e operatori di attrezzature — il nuovo Accordo stabilisce modalità di verifica differenziate, che possono includere simulazioni, prove pratiche e colloqui.
Considerazioni
L’introduzione dell’obbligo di verifica dell’apprendimento per tutti i corsi rappresenta un passo importante verso una formazione più strutturata e misurabile. Oltre a certificare l’effettiva acquisizione delle competenze, la verifica finale costituisce uno strumento didattico utile per consolidare i contenuti trattati. L’obbligatorietà, ora formalizzata, risponde a una necessità da tempo evidenziata nel settore.
Monitoraggio e controllo delle attività formative
Il nuovo Accordo, pur affrontando il tema del monitoraggio previsto dall’art. 37, comma 2, lettera b-bis del D.Lgs. 81/2008, non introduce disposizioni operative. La Parte VI del documento si limita a precisare che gli organi di vigilanza, nell’ambito delle proprie competenze, potranno pianificare controlli sul rispetto delle norme relative alla formazione, sia nei confronti dei soggetti erogatori sia dei destinatari.
Eventuali sviluppi normativi in materia di controllo e verifica saranno definiti in successivi provvedimenti legislativi, attualmente non ancora disponibili.
Considerazioni
La mancanza di indicazioni operative sul monitoraggio delle attività formative lascia invariato il quadro attuale. L’auspicio è che i futuri interventi legislativi possano colmare questa lacuna, fornendo strumenti concreti per garantire la qualità e la conformità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
